Art. 10.

      1. L'articolo 19 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, è sostituito dal seguente:

      «Art. 19. - (Assenze non retribuite). - 1. Il medico incaricato può essere autorizzato a non prestare la propria opera, con perdita del trattamento economico, nei casi e per la durata di seguito indicati:

          a) per infermità che comporta un'assenza di durata superiore a quella prevista dall'articolo 18: durata massima mesi dodici;

          b) per richiamo alle armi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 14 novembre 2000, n. 331: per la durata del richiamo stesso;

          c) per motivi privati o di studio: durata massima mesi dodici.

 

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      2. I periodi di assenza di cui alle lettere a) e c) del comma 1 non sono computabili ai fini dell'aumento periodico della retribuzione né ai fini della liquidazione dell'indennizzo per soppressione di posto, di cui all'articolo 40».